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BSA | Bund Schweizer Architekten
FAS | Fédération des Architectes Suisses
FAS | Federazione Architetti Svizzeri

Statuti 2005

La Federazione Architetti Svizzeri - FAS - è un'associazione giusta l'art. 60 e seguenti del CCS con sede a Basilea. La FAS è indipendente rispetto a qualsiasi partito politico e neutrale nei confronti di qualsiasi confessione religiosa.

L'uso del genere maschile equivale al uso del genere femminile.

Principi

Art. 1

La FAS riunisce architetti che, coscienti delle loro responsabilità, si dedicano, con attenzione critica, allo sviluppo del nostro ambiente costruito e si impegnano nella realizzazione di opere di qualità nel campo dell?architettura, dell'urbanistica e della pianificazione del territorio.

La FAS difende gli interessi professionali della categoria. Tutela la propria indipendenza e si adopera a favore della libera concorrenza.

La FAS si interessa al profilo professionale dell'architetto. Ne promuove la formazione professionale, l'aggiornamento e la ricerca.

La FAS sviluppa la collegialità tra i suoi membri e intrattiene rapporti con personalità e associazioni animate da scopi analoghi.

La FAS fornisce informazioni in merito alla professione dell'architetto e al suo ruolo nella società.

La FAS fa valere la sua influenza per difendere i propri obiettivi nell'ambito pubblico e presso le autorità.

Membri

Art. 2

La FAS si compone di membri ordinari e di membri associati.

Art. 3

I membri ordinari sono di norma architetti indipendenti che vantano attività di reale valore nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e della pianificazione del territorio. Essi sono tenuti ad agire conformemente alle norme adottate dalla FAS.

Nell'attività pubblica e nei rapporti professionali, l'architetto FAS deve difendere - per quanto possibile - gli ideali della propria professione.

Non usa mezzi di concorrenza sleali.

I membri della FAS si attengono alle Norme SIA per quanto riguarda gli onorari e si impegnano personalmente, quali organizzatori, membri di giuria o semplici partecipanti, per far applicare la Norma SIA 142 sui concorsi..

Art. 4

I membri associati sono personalità che, nella propria attività, risultano molto vicine al campo dell'architettura, dell'urbanistica e della pianificazione del territorio. Con il loro lavoro sostengono gli ideali della FAS. Non possono far parte del Comitato Centrale; per il resto vantano gli stessi diritti e doveri dei membri ordinari.

Art. 5

Lo statuto di socio è conferito a titolo personale. La sigla FAS è utilizzata esclusivamente dai membri ordinari.

Art. 6

L'ammissione alla FAS avviene ad opera del Comitato Centrale su raccomandazione di Gruppo regionale. La procedura di selezione dei nuovi membri è regolata da una direttiva del Comitato Centrale.

Art. 7

Le dimissioni dalla FAS possono avvenire in qualsiasi momento tramite dichiarazione scritta.

Art. 8

Chi, con la propria condotta professionale, danneggia l'immagine della FAS o dimostra scarso interesse nei confronti della FAS, su richiesta del Gruppo regionale potrà essere radiato dal Comitato Centrale. Tale clausola è applicabile, anche qualora un membro fosse in ritardo con il pagamento delle tasse.

L'interessato ha il diritto di essere ascoltato.

Gruppi

Art. 9

La FAS è strutturata in Gruppi regionali, costituiti a loro volta in circoli autonomi. Di norma devono contare almeno quindici membri ordinari residenti nella regione. Possono gestire liberamente la loro attività nell'ambito e in conformità agli statuti federali; i relativi statuti devono essere presentati al Comitato Centrale per l'approvazione.

Organi

Art. 10

Gli organi della FAS sono l'Assemblea Generale, il Comitato Centrale e i Revisori dei Conti.

Art. 11

Ogni anno ha luogo un'assemblea generale ordinaria. L'invito è trasmesso per iscritto dal Comitato Centrale, con almeno quattro settimane di anticipo sulla data della riunione e con l?indicazione degli oggetti all?ordine del giorno..

I Gruppi e i membri possono formulare proposte, per iscritto, che devono essere trasmesse al Comitato Centrale entro tre settimane dalla data dell'assemblea. Le stesse devono essere comunicate ai soci, al più tardi otto giorni prima dell'assemblea.

Art. 12

Assemblee generali straordinarie devono essere convocate dal presidente, su richiesta di almeno due Gruppi o un decimo dei membri, entro due mesi. Per il resto valgono le medesime procedure vigenti per le assemblee generali ordinarie.

Art. 13

Tra le competenze dell'Assemblea Generale:

- l'esame della relazione e dei conti annuali,

- l'approvazione del bilancio e delle tasse sociali,

- la nomila nomina di due Revisori dei Conti con un mandato di due anni,na del                 presidente e di almeno otto membri del Comitato Centrale con un mandato di due anni,

- la creazione di istituzioni o la partecipazione a opere che rientrino negli scopi della federazione,

- designare la pubblicazione di un organo ufficiale della federazione,

- la decisione in merito a ricorsi contro deliberazioni del Comitato Centrale,

- la decisione in merito a modifiche degli statuti e allo scioglimento della federazione.

Art. 14

L'assemblea può decidere di votare una proposta scaturita dai dibattiti riguardante un oggetto che figura nel?ordine del giorno.

Art. 15

Una funzione ufficiale può essere esercitata per un massimo di quattro periodi (8 anni).

Art. 16

Ogni assemblea generale convocata conformemente agli statuti è abilitata a deliberare. Di regola si vota per alzata di mano e vale la maggioranza semplice. Per modifiche degli statuti e per lo scioglimento della federazione è necessario il consenso di tre quarti dei membri presenti. L'assemblea è diretta dal presidente, il quale non partecipa alla votazione, ma ne decide l'esito in caso di parità.

Art. 17

Il Comitato Centrale presiede la FAS, rappresentandola in ambito extraregionale. Si compone dei membri nominati dall'Assemblea Generale e dei direttori dei Gruppi regionale o loro rappresentanti.

Il Comitato Centrale nomina - tra i suoi membri - tre vicepresidenti, in rappresentanza delle tre regioni linguistiche della Svizzera, e il cassiere. Le funzioni di vicepresidente e di cassiere possono essere cumulati. Questi ultimi e il presidente hanno firma colletiva a due.

Art. 18

Il Comitato Centrale espleta tutte le attività che non sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Generale.

Tra le sue competenze:

- la stesura e la tutela della politica generale e dell?informazione della federazione,

- l'emanazione di regolamenti,

- la sorveglianza sull'adempimento dei doveri assunti dai membri e dai Gruppi regionali,

- la decisione in merito a onorificenze, pubblicazioni e manifestazioni,

- la nomina di delegati e di commissioni per mansioni particolari,

- l'ammissione e la radiazione di membri ordinari e di membri associati,

- la composizione di controversie tra i membri,

- l'attribuzione di competenze alla commissione esecutiva del Comitato Centrale.

Art. 19

Il Comitato Centrale è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Può deliberare se in presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Centrale delibera a maggioranza semplice. Il presidente non partecipa alla votazione, ma ne decide l'esito in caso di parità.

Art. 20

Il Comitato Centrale può avvalersi di una commissione esecutiva per attività correnti e urgenti. Questa è composta dal presidente, dai vicepresidenti e dal cassiere.

Art. 21

Il Comitato Centrale elegge un Segretario generale che gestisce anche gli affari correnti. Il Segretario Generale può, ma non deve, essere membro FAS. Il suo lavoro è remunerato secondo le regole del mandato.

Art. 22

I Revisori controllano i conti annuali, e rendono conto e avanzano proposte all'Assemblea Generale.

Finanze

Art. 23

Le entrate della federazione sono costituite dalle tasse sociali ordinarie e straordinarie nonché da altri introiti.

Art. 24

Tutte le cariche della federazione sono a titolo onorifico, è riconosciuto il risarcimento delle spese.

Art. 25

I Gruppi regionali fatturano nel corso del mese di dicembre le tasse dell'anno successivo che sono da versare entro il 31 gennaio dell?anno interessato.

Le tasse dei nuovi membri sono fatturate dai Gruppi regionali nel mese di maggio dell'anno di ammissione in ragione di una mezza tassa (mezzo anno). Sono da versare entro il 30 di giugno.

Art. 26

I membri che hanno cessato ogni attività professionale possono domandare, per iscritto, al comitato del loro Gruppo regionale, la riduzione della metà della loro tassa annuale.

Art. 27

Se un membro è da tempo nell'impossibilità di pagare le proprie tasse, il comitato del suo Gruppo regionale può innoltrare una domanda di dispensa delle tasse presso il Comitato Centrale.